Tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato. A tale verifica dovranno essere sottoposti anche gli edifici interessati, per almeno la metà della loro superficie, da cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione se non sussistono gli estremi di legge per un nuovo collaudo statico. Tali certificazioni dovranno poi essere allegate al fascicolo del fabbricato o alla documentazione dell’edificio come indicato all’Articolo 47 del presente Regolamento e dovranno indicare la scadenza oltre la quale è necessaria la successiva verifica…………. Nel caso del mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti viene meno l’agibilità dell’edificio o delle parti di questo non certificate. In caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita”

 

EDIFICI SOGGETTI AL C.I.S. (Certificato di Idoneità Statica) e TEMPISTICHE

Tutti gli edifici, dell'area comunale di Milano, che rientrano nelle due seguenti categorie dovranno essere sottoposti a verifica di idoneità statica secondo queste tempistiche:

- entro 5 anni (dall'entrata in vigore del Regolamento Edilizio, quindi 2014-2019) gli edifici ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 5 anni in questo periodo e non in possesso di certificato di collaudo statico.

- entro 10 anni (dall'entrata in vigore del Regolamento Edilizio, quindi 2014-2024) tutti gli edifici in possesso di certificato di collaudo statico con data risalente ad un periodo di più di 50 anni o che raggiungeranno i  50  anni in questo.

 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

La mancata emissione del CIS, entro i limite stabiliti dall'art 11.6 del R.E.  fa venire meno l'agibilità del fabbricato o di una parte di esso (nel caso l'edificio sia caratterizzato da due o più differenti parti strutturali, inequivocabilmente distinte e separate).

La responsabilità dell'attuazione delle verifiche è in capo alla proprietà/amministrazione dell'edificio. In caso di compravendita i notai dovranno allegare la Certificazione di idoneità statica (C.I.S.) all'atto di vendita.

 

VALIDITA'

Tutta la documentazione facente parte del C.I.S. verrà inoltre depositata presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e il certificato avrà validità temporale massima di 15 anni.

 

CHI PUO' REDARRE IL C.I.S.

La proprietà/amministrazione dell'edificio provvederà alla nomina di un tecnico abilitato nella persona di un soggetto cui sia giuridicamente consentito svolgere collaudi statici.

Secondo l’art. 67 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia edilizia, “il collaudo statico  deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in  alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.”

 

MODALITA' DI REDAZIONE DEL C.I.S.

Con Delibera Dirigenziale del Comune di Milano del 25/11/2016 sono state approvate le linee guida per la verifica dell'idoneità statica delle costruzioni all'interno del territorio comunale di Milano secondo l'art. 11.6 del R.E. del 2014. Le Linee Guida sono state redatte dalla Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, su richiesta del Comune, al fine di dare indicazioni su come soddisfare la richiesta presente al punto 11.6 del nuovo Regolamento Edilizio.

Queste linee guida sono state elaborate tenendo conto delle Norme Tecniche nazionali cogenti per la progettazione delle costruzioni NTC2008 e delle prossime NTC2014 alle quali non si sostituiscono.

Le linee guida prevedono che la verifica di idoneità statica sia basata su due possibili livelli di indagine, corrispondenti a due livelli di approfondimento.

ANALISI DI 1° LIVELLO: si basa su un'analisi qualitativa del fabbricato che qual'ora risulti esaustiva e non evidenzi aspetti critici per la sicurezza dell'edificio porta all'emissione del C.I.S.

ANALISI DI 2° LIVELLO: nel caso l'analisi di 1° livello non abbia dato risultati esaurienti o si sia individuato situazioni di possibile pericolo, in accordo con il Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 si dovranno eseguire le verifiche di sicurezza sulla base di indagini sperimentali e calcoli analitici, che consentano di verificare la struttura dell'edificio in tutte le sue parti e, ove necessario, di definire le opportune opere di rinforzo o interventi di ripristino.

 

COSTI DEL C.I.S. 

Nello stabilire l'onorario del tecnico abilitato per le analisi di 1° livello ci si riferirà alle tabelle allegate alle linee Guida di cui sopra tramite Delibera del consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano del 14/12/2016.

Tali tabelle suddividono gli algoritmi di calcolo delle parcelle in due macro casistiche: assenza di disegni e documentazione sulle strutture esistenti, presenza di disegni e documentazione sulle strutture esistenti. A loro volta suddivise in tre sottocasi: a) edifici improntati a semplicità; b) edifici ordinari o di media importanza; c) edifici complessi o costruzioni artistiche e monumentali.

Dato fondamentale da inserire nell'algoritmo di calcolo è la superficie complessiva di tutti i piani (interrati, fuori terra, sottotetti e coperture).

Per l'onorario del tecnico abilitato per le analisi di 2° livello verrà presentata un'offerta ad hoc nel caso si rientri in questa casistica.

 

Contattateci per la richiesta di un preventivo

 

Torna a servizi